Delibera calcolo IMU

La categoria

18/12/2023

1) - Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di approvare per l’anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU:

 

Abitazione principale e relative pertinenze esenti; Abitazione principale e relative pertinenze, categorie A/1, A/8 e A/9, aliquota 4,00 per mille; Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D aliquota 8,60 per mille di cui 7,60 allo Stato; Fabbricati rurali strumentali aliquota 1,00 per mille; Altri immobili aliquota 8,60 per mille; Aree fabbricabili aliquota 8,60 per mille; Detrazione di €. 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

 

Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

 

Assimilazione all’abitazione principale della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Esenzione per i terreni agricoli in quanto l’intero territorio del Comune di Campana ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, del comma 13 della legga 28 dicembre 2015, n. 208 e circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I.

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